Megan Ryse - Il nuovo Codice appalti (2026)

Il sistema normativo relativo ai contratti pubblici si è progressivamente trasformato, attraversando fasi di riforma che hanno segnato tappe cruciali, fino all’approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici nel 2023[1] e del successivo correttivo (D. lgs. 209/2024)[2]. La disciplina affonda le proprie radici in epoche lontane, risalendo ai primi tentativi di regolamentazione riscontrabili già con la Legge n. 2248 del 1865 e con il Regio Decreto n. 2440 del 1923. Soltanto con il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, in recepimento delle direttive comunitarie 18 e 47 del 2004, si è giunti all’adozione di un vero Codice organico in materia. L’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione può manifestarsi tanto attraverso strumenti di diritto pubblico, quanto mediante l’utilizzo delle forme previste per i soggetti privati, come nel caso della stipula di contratti. L’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, compreso lo Stato e gli enti da esso dipendenti, pur esprimendo la capacità giuridica privatistica della P.A., trova il proprio fondamento tanto nel diritto comune quanto nelle norme specifiche dell’ordinamento pubblico[3]. Negli ultimi anni si è assistito a un incremento nell’impiego di strumenti privatistici da parte della Pubblica Amministrazione, con un conseguente spostamento dalla centralità dell’atto amministrativo alla centralità dello strumento negoziale. Tale alternativa, riconosciuta alla P.A., di agire mediante provvedimenti o contratti, comporta effetti diversi nei rapporti con i cittadini, incidendo in modo significativo sulla natura giuridica degli atti adottati. Difatti, quando l’Amministrazione opera secondo le regole del diritto pubblico, essa esercita una funzione autoritativa, ponendosi in posizione di supremazia rispetto al cittadino; quando, invece, ricorre agli strumenti negoziali propri del diritto privato, essa rinuncia all’esercizio di poteri pubblici, collocandosi su un piano di parità con il soggetto privato, con cui instaura un rapporto di tipo paritetico e contrattuale. In tale prospettiva si inserisce la previsione dell’articolo 1, comma 1-bis, della Legge n. 241 del 1990, secondo cui «la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente»[4]. Tale norma ha consacrato in via generale la capacità della P.A. di agire nel contesto civilistico.